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Concordato In Appello

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3657 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Concordato in appello: inammissibile il ricorso personale
L'Imputato ha presentato un ricorso personale in Cassazione contro la sentenza emessa con concordato in appello, contestando la pena e la mancata assoluzione. La Suprema Corte ha dichiarato l'atto inammissibile. Innanzitutto, l'imputato non può più sottoscrivere personalmente il ricorso, essendo necessaria la firma di un avvocato cassazionista. Inoltre, l'accordo stretto tramite concordato in appello comporta la rinuncia a far valere successive contestazioni o cause di non punibilità. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
L'Imputato, a seguito della condanna in primo grado, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale. La Corte d'Appello ha quindi rideterminato la sanzione a tre anni e cinque mesi di reclusione, oltre alla multa di cinquemilaottocento euro. Successivamente, il legale dell'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e la mancanza di motivazione sulla sua funzione rieducativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la scelta di accedere al concordato in appello comporta la rinuncia preventiva alle contestazioni di merito sul calcolo della sanzione. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello e ricorso: il blocco della Cassazione
Gli imputati, condannati in primo grado per vari reati tra cui associazione per delinquere, estorsione e usura, hanno concordato una pena ridotta in secondo grado. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione per contestare il calcolo della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'istituto del concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di impugnazione sulla misura della sanzione. Pertanto, la parte che stringe un accordo sulla pena non può successivamente contestarne la quantificazione in sede di legittimità, salvo il caso eccezionale di una pena illegale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro a testa alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: inammissibile il ricorso sulla pena
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello a seguito di concordato in appello. La difesa lamentava generici vizi relativi alla determinazione e al calcolo della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricordando che contro le sentenze nate da un concordato in appello l'impugnazione è ammessa solo per vizi nella formazione della volontà, mancato consenso o illegalità della pena. Le doglianze generiche sulla misura della sanzione concordata sono vietate. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca i ricorsi in Cassazione
Due imputati, condannati per rapina e lesioni, hanno concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione. Un imputato ha lamentato la mancata valutazione di cause di proscioglimento. L'altro ha contestato la motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Con l'accordo chiamato concordato in appello, le parti rinunciano ai motivi di gravame. Di conseguenza, il giudice valuta soltanto la congruità della pena concordata. La rinuncia crea un blocco processuale definitivo. Questo blocco impedisce di discutere nuovamente la responsabilità penale nei successivi gradi di giudizio. I ricorrenti devono pagare le spese del processo e una sanzione economica.
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Concordato in appello: sconto ottenuto ma ricorso bloccato
L'Imputato concordava in secondo grado una riduzione della pena tramite il concordato in appello per reati di furto ed evasione. Successivamente, presentava ricorso in Cassazione contestando la motivazione del giudice sulla quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, sottoscrivendo il concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi ordinari di impugnazione. Non è possibile contestare in seguito la misura della sanzione, a meno che essa non sia palesemente illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello e ricorso: i limiti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati coinvolti in reati di droga. Il primo imputato aveva precedentemente stipulato un concordato in appello per ottenere una riduzione della pena. Successivamente ha proposto ricorso lamentando l'assenza di prove per la condanna. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo rinuncia ai motivi di merito e limita il ricorso a difetti specifici del consenso o a pene illegali. Il secondo imputato ha invece contestato la valutazione delle intercettazioni telefoniche. La Cassazione ha ritenuto inammissibile anche questo ricorso, poiché il riesame delle prove spetta solo ai giudici di merito. La Corte ha condannato entrambi al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per cambiare il reato
L'Imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello. La difesa contesta la mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sul concordato in appello implica la rinuncia a contestare la qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità. Il ricorso resta ammissibile solo per vizi relativi alla volontà o per pene illegali. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna alle spese processuali e a tremila euro per la Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: la rinuncia rende il ricorso inammissibile
L'Imputata, condannata per rapina aggravata, ha stipulato un concordato in appello concordando la pena e rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice di secondo grado in ordine al proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando la parte rinuncia ai motivi di appello nell'ambito dell'accordo sulla pena, si forma il giudicato sulle questioni accantonate. Di conseguenza, il giudice d'appello non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento per i punti rinunciati. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Calcolo della pena: intoccabile la decisione concordata
L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione per contestare il calcolo della pena applicato a seguito di una condanna per reati di droga. La Corte di Appello aveva rideterminato la sanzione recependo un concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. e fissando la pena al di sotto della media edittale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il calcolo della pena rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito se la decisione appare motivata e priva di vizi logici. Di conseguenza, L'Imputato perde il ricorso, deve pagare le spese del procedimento ed è stato condannato al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: annullata la sentenza senza udienza
L'Imputato, condannato in primo grado per reati contro il patrimonio e la persona, proponeva ricorso chiedendo di accedere al concordato in appello. Contestualmente, la difesa depositava richiesta formale di trattazione orale in udienza pubblica qualora non si fosse raggiunto l'accordo con la Procura Generale. La Corte d'Appello decideva il processo con trattazione scritta, ignorando la richiesta di discussione orale e omettendo ogni valutazione sull'esito del concordato in appello. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, evidenziando come la mancata fissazione dell'udienza partecipata leda il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio del processo ad altra sezione di Corte d'Appello per lo svolgimento di un nuovo giudizio in forma orale.
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Pena illegale: inammissibile il ricorso dopo il concordato
L'Imputato ricorre in Cassazione denunciando la presunta pena illegale applicata per il reato satellite di lesioni personali, unificato per continuazione al reato di rapina in concorso. La difesa contesta l'aggiunta di una pena pecuniaria non prevista edittalmente per il singolo reato satellite. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse e manifesta infondatezza. I giudici evidenziano che la sanzione è stata concordata dall'Imputato in appello e rispetta i principi delle Sezioni Unite. Quando il reato più grave è punito con pena congiunta, l'aumento per il reato satellite deve riguardare sia la reclusione sia la multa. Di conseguenza, non sussiste alcuna pena illegale. L'Imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo chiude le porte alla Cassazione
Un cittadino ha stretto un concordato in appello per rideterminare la pena a suo carico, ottenendo l'esclusione di una circostanza aggravante. In seguito, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione e chiedendo il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha chiarito che il concordato in appello limita in modo rigoroso le possibilità di successivo ricorso. L'impugnazione è consentita soltanto per vizi della volontà, mancanza di consenso delle parti o per una decisione difforme dal patto da parte del giudice. Le doglianze relative a motivi rinunciati o al calcolo della sanzione non sono ammissibili, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna, sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello respinto: la Cassazione blocca il ricorso
L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza con cui la Corte d'Appello ha respinto la richiesta di concordato in appello avanzata dalle parti. La difesa ha lamentato la violazione di legge e la mancanza di motivazione nel rifiuto dell'accordo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'ordinanza di rigetto del concordato in appello ha natura puramente ordinatoria e dispone solo la prosecuzione del giudizio. Di conseguenza non sussiste alcun interesse a impugnare tale decisione dinanzi alla Cassazione, poiché il processo prosegue nelle forme ordinarie ripristinando tutte le garanzie difensive. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo penale blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, aveva raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione sulla congruità della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a seguito di un concordato in appello, l'impugnazione è ammessa solo per vizi sulla formazione del consenso o se la pena risulta del tutto illegale. Contestare la misura della sanzione liberamente pattutita costituisce un motivo non consentito. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: bloccato il ricorso in Cassazione
Tre imputati condannati per reati legati agli stupefacenti avevano concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione per contestare la durata delle pene accessorie, la mancata assoluzione e l'entità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno ribadito che l'accordo stretto in appello impedisce di contestare i motivi rinunciati o il calcolo della pena, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale. Gli imputati hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo chiude il ricorso in Cassazione
Un cittadino ha proposto ricorso per cassazione lamentando difetti di motivazione e violazioni di legge relativi a una condanna. Tuttavia, la pronuncia di secondo grado era stata emessa a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo preventivo tra le parti comporta la rinuncia implicita a contestare i punti concordati nel successivo giudizio di legittimità. Le uniche eccezioni riguardano la presenza di una pena illegale o vizi nella formazione del consenso, circostanze non presenti nel caso di specie. Di conseguenza, l'imputato perde la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: quando il ricorso in Cassazione fallisce
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati per lesioni e reati in materia di armi. Gli imputati avevano precedentemente stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena e rinunciare ai motivi di gravame. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando difetti di motivazione sulla mancata proscioglimento e sul calcolo della pena. La Suprema Corte ha chiarito che, a seguito di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è ammissibile unicamente per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Spaccio di sostanze stupefacenti: ricorsi inammissibili
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre soggetti condannati per spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda trae origine da un'articolata rete di distribuzione di cocaina, con sequestro di quantitativi rilevanti, bilancini e somme contanti. Gli imputati avevano contestato vari aspetti del processo: la presunta confusione nel concordato in appello, la competenza del tribunale procedente, la mancata qualificazione del fatto come fatto di lieve entità e la misura dell'espulsione dallo Stato. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'eccezione sulla competenza era tardiva, che il concordato non presentava illegalità e che l'organizzazione dello spaccio impediva di applicare benefici legati alle ridotte quantità. Di conseguenza, la Corte ha confermato le sanzioni e la confisca del denaro, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e delle sanzioni pecuniarie.
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Concordato in appello e ricorso: i limiti secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due imputati contro la sentenza della Corte d'Appello. Il primo imputato aveva richiesto e ottenuto un concordato in appello, ma ha successivamente presentato ricorso lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello impedisce di contestare la pena o i motivi oggetto di rinuncia, salvo casi di sanzione illegale. Il secondo imputato ha presentato doglianze generiche chiedendo una riqualificazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Ciascun ricorrente deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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