Alcuni acquirenti stipulavano un contratto per comprare un appartamento. Al momento della presa di possesso, scoprivano che i venditori avevano asportato sanitari, impianti, luci e arredi. Gli acquirenti citavano i venditori per inadempimento contrattuale. I venditori sostenevano che il rogito non elencasse tali beni e che le formule generiche fossero semplici clausole di stile senza valore vincolante. La Corte d'Appello condannava i venditori al risarcimento, applicando l'obbligo di consegna degli elementi accessori. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso dei venditori. In tema di compravendita immobiliare e accessori, l'articolo 1477 del Codice Civile impone al venditore di consegnare il bene con tutti i suoi accessori e le pertinenze, salvo patto contrario espresso. I venditori devono quindi risarcire le spese di ripristino sostenute dagli acquirenti.
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