Una società immobiliare ha acquistato un terreno edificabile scoprendo, solo dopo il rogito, la presenza di una cabina di manovra di una condotta idrica sotterranea. Tale opera costituiva una servitù apparente che limitava l'edificabilità del fondo. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nonostante le garanzie dei venditori sulla libertà del bene da pesi, l'acquirente professionale avrebbe dovuto rilevare l'opera visibile con l'ordinaria diligenza. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso riguardo alle spese legali dei terzi chiamati in causa: se la chiamata in garanzia effettuata dai venditori è manifestamente infondata, le spese dei terzi gravano sui venditori stessi e non sulla società acquirente soccombente.
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