L'INPS ha revocato la pensione a un lavoratore del settore editoriale, sostenendo che non avesse diritto ai contributi figurativi accumulati durante la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) poiché, all'epoca, era distaccato presso un'altra società del gruppo. La Corte d'Appello ha respinto la tesi dell'ente previdenziale, ritenendo legittimo il trattamento in base agli accordi sindacali di ristrutturazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione degli accordi collettivi spetta ai giudici di merito e che l'inserimento in CIGS ha revocato tacitamente il distacco. Di conseguenza, il lavoratore conserva il diritto al prepensionamento nel settore editoria, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
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