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D.P.R. 157/2013

5 provvedimenti

Pensionamento anticipato editoria: no ai contributi di mobilità
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che riconosceva a un ex dipendente di un'azienda editoriale il diritto al pensionamento anticipato. Il Lavoratore pretendeva di raggiungere il requisito contributivo minimo computando anche i contributi figurativi maturati durante il periodo di mobilità successivo alla cassa integrazione. La Suprema Corte ha chiarito che, per questa categoria di lavoratori, la legge speciale consente di calcolare esclusivamente i contributi versati durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria. Di conseguenza, i contributi figurativi della mobilità successiva non sono utili per perfezionare il requisito pensionistico. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Pensionamento anticipato nell’editoria: stop ai contributi di mobilità
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale contro la decisione che riconosceva a un ex dipendente di un'azienda editoriale il diritto al pensionamento anticipato. Il Lavoratore pretendeva di raggiungere il requisito contributivo minimo computando anche i contributi figurativi accreditati durante il periodo di mobilità successivo alla cassa integrazione straordinaria. I giudici di legittimità hanno invece chiarito che, per questa specifica categoria in crisi, la legge consente di calcolare solo i contributi maturati entro la fine della cassa integrazione. Di conseguenza, i contributi della mobilità successiva non sono utili e la sentenza favorevole al lavoratore è stata annullata.
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Pensionamento anticipato editoria: no mobilità
Un lavoratore del settore editoriale ha richiesto il pensionamento anticipato, cercando di includere nel calcolo dei contributi anche quelli figurativi derivanti dal periodo di mobilità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale per il pensionamento anticipato editoria: ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, sono validi solo i contributi maturati durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), escludendo quelli successivi del periodo di mobilità. La decisione si basa su una stretta interpretazione della normativa speciale di settore.
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Licenziamento età pensionabile: diritto a continuare
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24917/2025, ha stabilito che il licenziamento per età pensionabile è illegittimo se il lavoratore ha espresso la volontà di proseguire l'attività lavorativa. Il caso riguardava un conducente di un'azienda di trasporti, licenziato al raggiungimento dei 62 anni, età prevista per la pensione di vecchiaia anticipata nel suo settore. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo che la facoltà del dipendente di optare per la continuazione del rapporto di lavoro prevale sulla mera maturazione dei requisiti pensionistici anticipati, configurando un diritto soggettivo che non richiede il consenso del datore di lavoro.
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Prepensionamento editoria: no ai contributi di mobilità
La Corte di Cassazione ha stabilito che, per il prepensionamento editoria, i contributi figurativi maturati durante la mobilità successiva alla Cassa Integrazione non possono essere conteggiati. Ribaltando la decisione della Corte d'Appello, ha precisato che il requisito contributivo deve essere perfezionato esclusivamente entro il periodo di godimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in base a un'interpretazione restrittiva della normativa speciale di settore.
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