La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24917/2025, ha stabilito che il licenziamento per età pensionabile è illegittimo se il lavoratore ha espresso la volontà di proseguire l'attività lavorativa. Il caso riguardava un conducente di un'azienda di trasporti, licenziato al raggiungimento dei 62 anni, età prevista per la pensione di vecchiaia anticipata nel suo settore. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo che la facoltà del dipendente di optare per la continuazione del rapporto di lavoro prevale sulla mera maturazione dei requisiti pensionistici anticipati, configurando un diritto soggettivo che non richiede il consenso del datore di lavoro.
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