Un geometra operante in una zona colpita da un terremoto ha chiesto di beneficiare dello sgravio contributivo del sessanta per cento previsto dalla legge emergenziale. La Cassa Previdenziale ha rifiutato, sostenendo che, in quanto ente privato, non fosse tenuta ad applicare tali agevolazioni pubbliche per non compromettere il proprio bilancio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa, stabilendo che le agevolazioni per eventi sismici si applicano anche agli iscritti alle casse previdenziali privatizzate. La natura privatizzata dell'ente riguarda solo la sua personalità giuridica, ma non cancella la funzione pubblica di previdenza obbligatoria svolta, che deve garantire la tutela costituzionale dei lavoratori. Di conseguenza, il professionista ha pieno diritto alla riduzione dei contributi.
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