Una società di leasing ha impugnato un avviso di accertamento TARI emesso da un Comune toscano. L'ente impositore sosteneva che, dopo la risoluzione del contratto di leasing, il possesso dell'immobile fosse tornato alla società concedente, basandosi su una dichiarazione sostitutiva del conduttore. Al contrario, la società di leasing affermava che il bene era rimasto nella disponibilità del conduttore fino a una data successiva, come accertato da un lodo arbitrale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che il valore probatorio del lodo arbitrale è equiparato a quello di una sentenza giudiziaria. Di conseguenza, il giudice tributario non può ignorare le risultanze del lodo per determinare chi sia l'effettivo detentore dell'immobile ai fini della tassazione sui rifiuti.
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