Clausola arbitrale e appalti pubblici: la guida della Cassazione
La gestione delle controversie nei contratti di appalto pubblico richiede una comprensione precisa della clausola arbitrale. Spesso, le parti inseriscono nei contratti richiami a normative generali che possono influenzare drasticamente il diritto di adire il giudice ordinario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su questo delicato equilibrio tra giustizia privata e tribunali statali.
Il conflitto sulla clausola arbitrale
Il caso nasce da un appalto per la costruzione di alloggi popolari mai terminato a causa di varianti in corso d’opera e mancanza di fondi. L’appaltatore aveva citato in giudizio l’ente pubblico per ottenere l’esecuzione del contratto e il pagamento di somme transattive. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dichiarato la domanda improponibile, sostenendo che la competenza spettasse esclusivamente agli arbitri in virtù di un richiamo al capitolato generale delle opere pubbliche.
L’appaltatore ha impugnato tale decisione, sostenendo che il richiamo normativo non potesse configurare un obbligo assoluto di ricorso all’arbitrato, specialmente dopo gli interventi della Corte Costituzionale che hanno rimosso il carattere obbligatorio di tale procedura.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando l’orientamento dei giudici di merito. Il punto centrale riguarda l’interpretazione del richiamo al d.P.R. 1063/1962 contenuto nel contratto. Secondo gli Ermellini, tale rinvio non cristallizza la norma al momento della firma, ma recepisce l’evoluzione del sistema normativo, incluse le sentenze di incostituzionalità.
In particolare, la Corte ha sottolineato che nei contratti stipulati con enti pubblici, la volontà di devolvere la lite agli arbitri deve essere espressa in modo univoco. Un semplice richiamo formale al capitolato generale non è sufficiente a privare il cittadino del diritto di rivolgersi al giudice ordinario, qualora la legge stessa preveda la facoltà di deroga.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura della clausola arbitrale negli appalti pubblici. La giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato il principio secondo cui la fonte dell’arbitrato non è il contratto in sé, ma la legge regionale o statale che lo disciplina. Se tale legge, a seguito di modifiche o sentenze della Corte Costituzionale (come la n. 152/2006), rende l’arbitrato facoltativo e derogabile, l’appaltatore mantiene il diritto di scegliere la via giudiziaria ordinaria. Il richiamo al capitolato generale ha quindi una funzione meramente ricognitiva e non può sostituirsi alla volontà negoziale esplicita delle parti nel voler escludere la giurisdizione statale.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione portano alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione. Il principio affermato è chiaro: la clausola arbitrale non può essere presunta né imposta attraverso rinvii normativi generici se la legislazione vigente ne consente il superamento. Per le imprese e gli enti pubblici, questo significa che la scelta dell’arbitrato deve essere frutto di una pattuizione specifica e consapevole, al fine di evitare eccezioni di incompetenza che rallentano la tutela dei diritti contrattuali.
Il richiamo al capitolato generale rende l’arbitrato sempre obbligatorio?
No, il richiamo al capitolato generale non impone l’arbitrato se la normativa vigente e le sentenze costituzionali consentono alla parte di scegliere il giudice ordinario.
Cosa succede se il contratto non specifica la volontà di usare arbitri?
In mancanza di una volontà esplicita e univoca nel contratto, prevale il diritto della parte di rivolgersi alla giurisdizione ordinaria dello Stato.
Qual è l’effetto delle sentenze della Corte Costituzionale sulla clausola arbitrale?
Le sentenze costituzionali hanno rimosso l’obbligatorietà dell’arbitrato negli appalti pubblici, rendendo la clausola derogabile su iniziativa di una delle parti.