Competenza arbitrale: i termini per la declinatoria negli appalti pubblici
La gestione delle controversie nei contratti pubblici richiede una precisione millimetrica, specialmente quando si parla di competenza arbitrale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini temporali entro i quali una parte può rifiutare il giudizio degli arbitri per rivolgersi al giudice ordinario. La questione centrale riguarda la cosiddetta declinatoria, ovvero l’atto con cui si contesta la giurisdizione arbitrale.
Il contesto normativo e la reviviscenza delle norme
Il caso trae origine da un contratto di appalto stipulato negli anni ’90. La normativa sugli arbitrati pubblici ha subito profonde trasformazioni, passando da un regime di obbligatorietà a uno di facoltatività. Un momento di rottura fondamentale è stato segnato dalla Corte Costituzionale, che ha rimosso le limitazioni al potere unilaterale di declinare l’arbitrato. Questo intervento ha generato la reviviscenza della disciplina originaria, che stabilisce termini decadenziali precisi per le parti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Ente Pubblico poiché non ha rispettato il termine di 30 giorni per contestare la competenza arbitrale. L’Ente sosteneva che, a seguito della sentenza della Consulta, non vi fossero più termini di decadenza per rifiutare l’arbitrato. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che il vuoto normativo lasciato dall’incostituzionalità viene colmato dal ritorno in vigore della norma precedente, la quale prevede appunto un limite temporale stringente.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di certezza del diritto e sulla natura delle sentenze additive della Corte Costituzionale. Quando una norma sostitutiva viene dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede una facoltà (come quella di declinare unilateralmente l’arbitrato), la disciplina previgente riprende vigore per regolare le modalità di esercizio di tale facoltà. Nel caso di specie, l’art. 47 del d.P.R. 1063/1962 stabilisce chiaramente che la parte convenuta deve notificare la propria determinazione entro 30 giorni dalla domanda di arbitrato. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’accettazione implicita della competenza del collegio arbitrale, impedendo qualsiasi contestazione successiva in sede di impugnazione del lodo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la libertà di scegliere tra giudice ordinario e arbitro non può tradursi in una facoltà esercitabile in ogni tempo. La stabilità del procedimento richiede che le eccezioni sulla competenza siano sollevate immediatamente. Per le imprese e le amministrazioni, questo significa che la strategia difensiva deve essere definita sin dai primi giorni dalla ricezione di una domanda di arbitrato. Ignorare i termini decadenziali della competenza arbitrale espone al rischio di non poter più adire la giustizia statale, rendendo definitivo il percorso arbitrale intrapreso dalla controparte.
Qual è il termine per rifiutare la competenza arbitrale?
La parte convenuta deve notificare la propria volontà di declinare l’arbitrato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato.
Cosa succede se la declinatoria viene presentata in ritardo?
Il mancato rispetto del termine di 30 giorni comporta la decadenza dalla facoltà di contestare la competenza degli arbitri, che rimane quindi valida.
Perché si applica ancora una norma del 1962?
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle norme successive, la disciplina del 1962 è tornata in vigore per il principio di reviviscenza.