Una società aveva ceduto il 100% delle quote di un'altra entità. L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione in una cessione d'azienda per applicare imposte di registro più elevate. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7473/2024, ha annullato tale riqualificazione. Basandosi sulle recenti modifiche legislative all'art. 20 del Testo Unico sull'Imposta di Registro (TUR) e sulle pronunce della Corte Costituzionale, ha stabilito che la tassazione deve fondarsi esclusivamente sull'atto presentato per la registrazione, senza considerare elementi esterni o l'effetto economico complessivo. Pertanto, una cessione quote, anche se totalitaria, resta giuridicamente distinta da una cessione d'azienda e deve essere tassata come tale.
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