Clausola Compromissoria Unilaterale: Legittima se la P.A. la Predispone
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8863/2024, ha fornito un chiarimento fondamentale sulla validità di una clausola compromissoria unilaterale inserita in un contratto di concessione dalla Pubblica Amministrazione. La Suprema Corte ha stabilito che, se è la stessa Amministrazione a predisporre la clausola, la sua scelta di vincolarsi all’arbitrato è libera e volontaria, anche se concede solo alla controparte la facoltà di ricorrere al giudice ordinario.
Il caso: dall’arbitrato all’appello
Una società, concessionaria per la raccolta di scommesse ippiche, aveva avviato un procedimento arbitrale contro diverse Amministrazioni pubbliche, lamentando l’inadempimento di alcune obbligazioni contrattuali. Il collegio arbitrale accoglieva le ragioni della società, condannando le Amministrazioni al risarcimento dei danni.
Successivamente, i Ministeri coinvolti impugnavano il lodo arbitrale dinanzi alla Corte d’Appello, la quale dichiarava la nullità della decisione. Il motivo? La clausola compromissoria, pur essendo stata preparata dalle stesse Amministrazioni, attribuiva la facoltà di declinare la competenza arbitrale (cioè di scegliere il tribunale ordinario) solo alla società concessionaria. Secondo la Corte d’Appello, questo rendeva l’arbitrato obbligatorio per la P.A., violando i principi costituzionali che garantiscono il diritto di accesso alla giustizia statale.
La questione della clausola compromissoria unilaterale e la P.A.
Il cuore della controversia risiede nella natura della volontà della Pubblica Amministrazione. Può la P.A., che agisce sia come autorità che predispone un bando di gara sia come parte contrattuale, essere considerata “costretta” ad accettare una clausola da lei stessa creata?
La Corte d’Appello aveva risposto affermativamente, scindendo in modo artificioso i due ruoli: la P.A. “autorità” che impone la clausola e la P.A. “parte negoziale” che la subisce. Questa interpretazione portava a considerare l’arbitrato come obbligatorio e, di conseguenza, la clausola come illegittima.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato completamente questa ricostruzione, accogliendo il ricorso della società concessionaria. I giudici hanno chiarito che non è possibile ravvisare alcuna volontà autoritativa esterna o coercizione ai danni delle Amministrazioni. La scelta di assoggettarsi al giudizio arbitrale è stata manifestata liberamente e consapevolmente “a monte”, nel momento stesso in cui le Amministrazioni hanno redatto lo schema di convenzione e lo hanno imposto come parte integrante del bando di gara.
In altre parole, la P.A. non è stata costretta da nessuno a includere quella clausola; lo ha fatto di sua spontanea volontà. Pertanto, non si può parlare di arbitrato obbligatorio. La scissione dei ruoli operata dalla Corte d’Appello è stata definita “forzata e artificiosa”.
L’asimmetria della clausola, che concede la facoltà di declinatoria solo al concessionario (soggetto debole), è stata ritenuta logica e giustificata proprio perché frutto della scelta della parte forte (la P.A.) che ha predisposto unilateralmente il contratto. La P.A. ha scelto di vincolarsi all’arbitrato, offrendo al contempo una via d’uscita al privato, bilanciando così le posizioni.
Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione stabilisce un principio di grande importanza pratica: una clausola compromissoria inserita in un contratto dalla Pubblica Amministrazione è valida anche se prevede la facoltà di declinare l’arbitrato solo per la controparte privata. La volontà della P.A. di vincolarsi all’arbitrato si considera liberamente espressa al momento della predisposizione degli atti di gara. Questa decisione consolida la validità degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie anche nei rapporti con la P.A., purché la scelta di utilizzarli sia riconducibile a una libera determinazione dell’ente pubblico, anche se manifestata nella fase di redazione del contratto.
Una clausola compromissoria predisposta dalla Pubblica Amministrazione che concede solo alla controparte la facoltà di andare dal giudice è valida?
Sì, secondo la Cassazione è valida. La volontà della P.A. di sottoporsi all’arbitrato si considera liberamente espressa nel momento in cui ha predisposto e imposto tale clausola nel bando di gara.
Perché la Corte d’Appello aveva annullato il lodo arbitrale?
Perché riteneva che la clausola, non permettendo anche alla P.A. di rifiutare l’arbitrato, creasse una forma di arbitrato obbligatorio in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono il diritto di adire il giudice statale.
Qual è la differenza fondamentale tra la visione della Cassazione e quella della Corte d’Appello?
La Cassazione ritiene che la scelta della P.A. di vincolarsi all’arbitrato sia stata libera e volontaria “a monte” (nella predisposizione del contratto), mentre la Corte d’Appello ha visto la P.A. come una parte “costretta” ad accettare le sue stesse condizioni, una scissione di ruoli che la Cassazione ha definito artificiale e illogica.