Un istituto di credito ha acquisito un ramo da un'altra banca in crisi. I lavoratori, trasferiti al nuovo datore, hanno rivendicato l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che garantisce la continuità delle condizioni di lavoro. La banca si opponeva, basandosi su accordi di conciliazione individuali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della banca, confermando che l'operazione costituiva una cessione d'azienda. Di conseguenza, ha dichiarato nulli gli accordi individuali in quanto contrari alle tutele inderogabili per i lavoratori. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello solo per la corretta quantificazione delle differenze retributive dovute.
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