Un individuo viene condannato in appello per porto di coltello. Ricorre in Cassazione lamentando, tra l'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Suprema Corte respinge i motivi relativi alla giustificazione del porto e alla prescrizione, ma accoglie quello sull'omessa motivazione. La Corte di Appello, infatti, non aveva in alcun modo motivato il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., nonostante la richiesta specifica della difesa. La sentenza viene quindi annullata con rinvio, affinché un nuovo giudice valuti e motivi su questo specifico punto.
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