Un datore di lavoro, condannato per violazioni della sicurezza in cantiere, ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, pur confermando la sua responsabilità, ha accolto il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza stabilisce un principio importante in materia di Art. 131-bis sicurezza lavoro: l'adozione di misure di sicurezza dopo la contestazione, anche senza il pagamento della sanzione per l'oblazione, costituisce una 'condotta susseguente al reato' che il giudice deve valutare per decidere sulla non punibilità.
Continua »