La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). La Corte ha stabilito che la presenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato denota un'abitualità della condotta che impedisce il riconoscimento del beneficio. Inoltre, il ricorso è stato giudicato una mera ripetizione di motivi già respinti in appello, rendendolo generico e quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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