La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso che contestava la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto. La Corte ha ribadito che, per negare tale beneficio, è sufficiente che manchi anche uno solo dei due requisiti (tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento), senza che il giudice debba esaminare tutti gli elementi di valutazione. Il ricorso, ritenuto generico e manifestamente infondato, ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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