Una lavoratrice ottiene in appello la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegra e risarcimento. L'azienda propone ricorso in Cassazione ma, nelle more del giudizio, le parti firmano un accordo conciliativo. L'azienda deposita la rinuncia al ricorso, che tuttavia non viene notificata alla lavoratrice. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché l'accordo transattivo ha risolto la lite. I giudici escludono l'estinzione formale per vizio di notifica della rinuncia, ma confermano che l'accordo fa venir meno l'utilità della decisione. Infine, viene escluso il raddoppio del contributo unificato, non applicabile in caso di inammissibilità sopravvenuta.
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