Un Lavoratore, proveniente dalla Guinea Bissau, aveva presentato una domanda di asilo in Italia, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria. La sua richiesta era stata respinta dalla Commissione territoriale e successivamente anche dal Tribunale. Il Lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, ha rinunciato agli atti del giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, dato che la rinuncia ha eliminato la necessità di una decisione. Nessuna spesa è stata addebitata al Ministero, che non aveva svolto attività difensiva.
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