Un Lavoratore, licenziato da un'Azienda fallita, ottenne la reintegrazione giudiziale ma non fu mai effettivamente reintegrato né ricevette le retribuzioni. Chiese l'anticipo dell'Indennità di mobilità per avviare un'attività autonoma. L'Ente Previdenziale erogò le somme, ma successivamente ne chiese la restituzione, sostenendo che la sentenza di reintegrazione rendeva l'indennità indebita. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'Indennità di mobilità non è indebita se il lavoratore, pur avendo ottenuto una sentenza di reintegrazione, non è stato concretamente riammesso al lavoro e non ha percepito le retribuzioni. Conta il ripristino effettivo del rapporto, non solo quello legale.
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