La Corte di Cassazione ha affrontato una controversia relativa al calcolo degli interessi maturati su Buoni Postali Fruttiferi delle serie Q/P e Q emessi tra il 1987 e il 1989. Una risparmiatrice contestava i tassi applicati, richiedendo l'applicazione degli interessi maggiorati previsti per le transazioni commerciali (Art. 1284, comma 4, c.c.). Dopo la rinuncia al ricorso principale da parte della risparmiatrice, la Corte ha accolto il ricorso incidentale della società postale. La decisione stabilisce che non è applicabile il tasso di interesse 'aggravato' se il ritardo nel pagamento non è imputabile al debitore, specialmente quando il creditore ha rifiutato senza giustificato motivo il pagamento delle somme calcolate secondo la normativa vigente.
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