La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della revocatoria fallimentare applicata alle rimesse bancarie effettuate da una società poi ammessa all'amministrazione straordinaria. Il nucleo della controversia riguarda la ripartizione dell'onere probatorio circa il carattere 'consistente e durevole' della riduzione dell'esposizione debitoria. La Suprema Corte ha stabilito che, una volta provata la natura solutoria della rimessa, spetta alla banca (e non al curatore) dimostrare che tale riduzione non sia stata consistente o durevole per beneficiare dell'esenzione dalla revocatoria. La decisione chiarisce che l'art. 67, comma 3, lett. b) della legge fallimentare non crea una nuova fattispecie autonoma, ma introduce un fatto impeditivo la cui prova grava sul convenuto.
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