Una società ha citato in giudizio un istituto di credito contestando l'applicazione di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale ha accolto solo la domanda relativa alla capitalizzazione trimestrale, rigettando le altre. In sede di appello, la banca ha ottenuto la riforma della sentenza. La società ha tentato di riproporre le domande rigettate in primo grado senza però presentare un formale appello incidentale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di rigetto espresso di alcune domande, la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente, essendo obbligatorio l'appello incidentale per evitare il giudicato interno.
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