La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una curatela fallimentare che contestava la validità di una **Cessione di credito** effettuata a favore di istituti bancari prima del fallimento. Il curatore sosteneva che l'inopponibilità dei contratti di anticipazione bancaria, accertata in sede di verifica del passivo, dovesse estendersi automaticamente alla titolarità dei crediti ceduti. La Suprema Corte ha invece stabilito che la controversia sulla titolarità di un credito tra curatela e cessionario non rientra nel rito speciale dell'accertamento del passivo, ma spetta al giudice ordinario, poiché riguarda la composizione dell'attivo fallimentare e non i debiti della società fallita.
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