Un ex dirigente di un istituto bancario ha impugnato una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità di vigilanza per violazioni della normativa sull'intermediazione finanziaria. Dopo il rigetto dell'opposizione in secondo grado, il soggetto ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante la fase di legittimità, il ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso, accettata dall'Autorità. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che tale esito esclude l'obbligo del versamento del doppio contributo unificato, tipico dei casi di rigetto integrale o inammissibilità.
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