Un investitore cita in giudizio una banca per un bonifico tardivo destinato alla sottoscrizione di quote di un fondo, subendo un danno. Dopo una prima Cassazione che stabilisce il nesso causale, la Corte d'Appello, in qualità di giudice del rinvio, ignora tale statuizione e rigetta la domanda basandosi su un diverso presupposto. La Suprema Corte cassa nuovamente la decisione, ribadendo che il giudice del rinvio è vincolato agli accertamenti di fatto e ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, non potendo riesaminare questioni che ne costituiscono il presupposto logico.
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