La Corte di Cassazione ha confermato l'inoperatività di una polizza assicurativa legata a un contratto di mutuo, rigettando il ricorso degli eredi del mutuatario. La controversia nasceva dal decesso del debitore, i cui eredi pretendevano la copertura del debito residuo. Tuttavia, è emerso che il defunto non aveva mai sottoscritto il modulo di adesione né versato il premio assicurativo. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di firma e pagamento, il contratto non può considerarsi perfezionato. Inoltre, ai sensi dell'art. 1901 c.c., il mancato pagamento del premio comporta comunque la risoluzione del rapporto, rendendo legittima la pretesa della banca di ottenere il pagamento integrale delle rate scadute.
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