Una società di servizi ha citato in giudizio un noto istituto di credito contestando l'applicazione di anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari su diversi rapporti di conto corrente e conti anticipi fatture. Mentre il Tribunale aveva parzialmente accolto le richieste, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, rigettando la domanda di rettifica dei saldi. La Corte di Cassazione ha confermato quest'ultima sentenza, stabilendo che per i conti anticipi, aventi natura di mera evidenza contabile, gli interessi venivano immediatamente trasferiti sul conto ordinario, impedendo la maturazione di interessi su interessi. Inoltre, è stata confermata l'inammissibilità delle domande relative a conti correnti non indicati nell'atto di citazione originario e introdotti tardivamente nel processo.
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