Due soggetti, garanti di una società debitrice, hanno proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso da un istituto di credito. Dopo aver perso in primo grado e in appello, i garanti hanno presentato ricorso alla Suprema Corte. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno depositato un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione. La società di gestione crediti, subentrata nel frattempo alla banca originaria, ha accettato tale rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento. In base alle norme procedurali, l'accettazione della rinuncia comporta che non si debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, chiudendo definitivamente la lite senza ulteriori oneri per le parti coinvolte nel giudizio di legittimità.
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