Bonifico domiciliato: chi paga in caso di truffa?
Il bonifico domiciliato è uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato per inviare somme di denaro a soggetti privi di conto corrente. Tuttavia, cosa accade se l’intermediario paga la somma a un impostore che si presenta allo sportello con documenti falsi? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti della responsabilità professionale e sui doveri di identificazione.
Il caso del bonifico domiciliato riscosso indebitamente
La vicenda trae origine da una società che aveva disposto un bonifico domiciliato in favore di una propria creditrice. Un terzo ignoto, tuttavia, era riuscito a riscuotere la somma presentandosi presso un ufficio postale munito di un documento d’identità (risultato poi falso), del codice fiscale corretto e della password segreta necessaria per l’operazione. La società ordinante ha citato in giudizio l’intermediario, lamentando la negligenza nell’identificazione del beneficiario e chiedendo l’applicazione analogica delle norme sull’assegno bancario non trasferibile, che prevedono una responsabilità molto rigorosa per la banca negoziatrice.
La natura giuridica del bonifico domiciliato
Il cuore della controversia risiede nella qualificazione del servizio. Mentre il primo grado di giudizio aveva accolto la tesi della società, il tribunale d’appello ha ribaltato la decisione. La Cassazione ha confermato che il bonifico domiciliato non è equiparabile a un titolo di credito come l’assegno. Esso rientra invece nello schema della delegatio solvendi e del mandato. Questo significa che non si applica la disciplina speciale degli assegni, ma le regole generali del codice civile sulla responsabilità contrattuale e sulla diligenza professionale.
La diligenza del professionista: il bonus argentarius
L’intermediario che esegue un bonifico domiciliato è tenuto a operare secondo la diligenza del “buon banchiere” (bonus argentarius). Questo standard richiede un’attenzione superiore a quella dell’uomo medio, ma non arriva a imporre cautele straordinarie non previste dal contratto o dalla legge. Nel caso di specie, l’operatore aveva verificato la corrispondenza dei dati anagrafici, del codice fiscale e, soprattutto, della password dispositiva che solo il legittimo beneficiario avrebbe dovuto conoscere.
Obblighi di identificazione e privacy
Un punto centrale della decisione riguarda la richiesta di un secondo documento d’identità e la conservazione della fotocopia dello stesso. La Corte ha chiarito che, salvo accordi contrattuali specifici, l’intermediario non è obbligato a richiedere due documenti. Inoltre, la prassi di non estrarre copia del documento visionato è stata ritenuta legittima, anche alla luce della normativa sulla privacy, che impone di limitare la raccolta di dati personali a quanto strettamente necessario per le finalità perseguite.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la decisione rilevando che la disciplina del bonifico domiciliato è già compiutamente regolata dalle norme sul mandato e dall’art. 1218 c.c., rendendo superfluo il ricorso all’analogia con la legge sugli assegni. L’intermediario ha fornito la prova liberatoria dimostrando di aver seguito le procedure di sicurezza concordate: il controllo di un documento d’identità apparentemente autentico, il riscontro del codice fiscale e l’inserimento della password corretta. Tali elementi compongono un quadro di diligenza professionale adeguato, escludendo la responsabilità per colpa anche in presenza di un errore causato da un’abile falsificazione documentale non rilevabile ictu oculi.
Le conclusioni
In conclusione, la responsabilità per l’erroneo pagamento di un bonifico domiciliato non è oggettiva. L’ordinante che intenda blindare ulteriormente l’operazione ha l’onere di inserire nel flusso telematico dati anagrafici aggiuntivi (come la data di nascita) o di pattuire clausole contrattuali che impongano verifiche più stringenti. Se l’intermediario rispetta i protocolli di sicurezza standard e le istruzioni ricevute, il rischio del pagamento a un creditore apparente ricade sull’ordinante, specialmente quando il sistema di sicurezza basato sulla password viene violato a monte della transazione allo sportello.
Cosa succede se un bonifico domiciliato viene pagato a un impostore?
L’intermediario non è responsabile se dimostra di aver identificato il soggetto con la diligenza professionale richiesta, verificando documenti e codici di sicurezza previsti dal contratto.
È obbligatorio richiedere due documenti d’identità per il pagamento?
No, la giurisprudenza ritiene sufficiente il riscontro di un solo documento d’identità valido, a meno che il contratto tra le parti non preveda espressamente cautele superiori.
L’intermediario deve conservare copia del documento del beneficiario?
Non esiste un obbligo generale di estrarre copia del documento, poiché bisogna bilanciare le esigenze di identificazione con la tutela della riservatezza dei dati personali.