La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un istituto bancario che pretendeva l'applicazione del foro del consumatore per alcuni garanti di un debito aziendale. La Corte ha stabilito che, essendo i garanti amministratori della società debitrice, esiste un collegamento funzionale tra la garanzia prestata e la loro attività professionale. Di conseguenza, non possono essere qualificati come consumatori e la competenza territoriale spetta al tribunale della sede della banca, come previsto dal contratto.
Continua »