La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile, poiché i motivi, relativi alla quantificazione della pena e alle attenuanti generiche, non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, l'impugnazione è limitata a specifici vizi di legalità, escludendo censure sulla congruità della sanzione concordata tra le parti.
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