La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato un patteggiamento in appello, contestava la motivazione sulle circostanze aggravanti. La Corte chiarisce che la rinuncia ai motivi di gravame, ad eccezione di quelli sulla pena, preclude la possibilità di contestare altri aspetti della sentenza, come appunto le aggravanti, consolidando il principio della preclusione processuale legata al patteggiamento in appello.
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