Concordato in Appello: i Limiti del Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da eseguire in cambio della rinuncia ai motivi di appello. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 44700/2023, ci ricorda che l’accesso a tale istituto preclude quasi del tutto la possibilità di un successivo ricorso, delineando confini molto precisi.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva ratificato un accordo sulla pena. L’imputato aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione lamentando due specifici aspetti: in primo luogo, la mancata valutazione da parte del giudice di merito di possibili cause di proscioglimento, che avrebbero dovuto prevalere sull’accordo; in secondo luogo, contestava la misura della riduzione della pena, a suo dire non applicata nel massimo grado possibile nonostante la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
I Limiti al Ricorso nel Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato. Il ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentito solo per un novero molto ristretto di motivi. Questi includono:
- Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno).
- Problemi legati al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
- Un contenuto della pronuncia del giudice che si discosti da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è precluso. In particolare, non è possibile contestare i motivi d’appello a cui si è rinunciato, la mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., o vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non risulti palesemente illegale (perché fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
La Decisione della Corte: Motivazioni e Conclusioni
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha osservato che entrambe le doglianze del ricorrente rientravano tra quelle esplicitamente escluse dalla possibilità di impugnazione. La richiesta di una valutazione su cause di proscioglimento e la contestazione sulla quantificazione della pena sono questioni che vengono superate e cristallizzate proprio dall’accordo tra le parti. Accedendo al concordato in appello, l’imputato accetta la pena concordata e rinuncia a far valere ulteriori motivi di gravame, salvo i vizi genetici dell’accordo stesso.
I giudici hanno inoltre specificato che, trattandosi di un’impugnazione successiva all’entrata in vigore della Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), il ricorso doveva essere trattato con procedura semplificata de plano, senza udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., proprio in virtù della sua manifesta inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la natura tombale del concordato in appello. La decisione di avvalersi di questo strumento processuale deve essere ponderata con estrema attenzione dalla difesa, poiché comporta una rinuncia quasi totale a future impugnazioni. La sentenza diventa, di fatto, definitiva, salvo che per i rari e specifici vizi legati alla formazione dell’accordo. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente inammissibili.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. La legge ammette il ricorso solo per un numero molto limitato di motivi, legati a vizi dell’accordo e non al merito della causa.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero, o una decisione del giudice che sia difforme dall’accordo raggiunto.
Contestare la mancata assoluzione o una riduzione di pena non adeguata sono motivi validi per il ricorso in questo caso?
No. Secondo la Corte di Cassazione, tali motivi sono inammissibili perché l’adesione al concordato implica la rinuncia a contestare tali aspetti, a meno che la pena applicata non sia illegale.