Ricorso inammissibile: quando riproporre gli stessi motivi non basta
Presentare un ricorso in Cassazione non è come giocare una seconda partita con le stesse carte. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a ripetere pedissequamente le argomentazioni già respinte in appello, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni di questa importante pronuncia.
Il caso in esame
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diversi motivi di doglianza, contestando la ricostruzione dei fatti, il riconoscimento della continuazione tra i reati, la valutazione della recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e, infine, l’entità del trattamento sanzionatorio.
Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte si è concentrata non sul merito delle questioni, ma su un aspetto preliminare e dirimente: la modalità con cui i motivi erano stati formulati.
Ricorso inammissibile: perché la Cassazione lo ha respinto
La Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, evidenziando come tutti i motivi proposti fossero caratterizzati da una “evidente reiteratività”. In altre parole, l’appellante non ha fatto altro che riproporre gli stessi argomenti già avanzati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Questo approccio è stato giudicato errato per diverse ragioni:
- Mancanza di confronto critico: Il ricorso non si confrontava in alcun modo con la motivazione della sentenza di secondo grado. Invece di individuare specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici d’appello, si limitava a lamentare genericamente una carenza o illogicità della motivazione.
- Proposizione di letture alternative: Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, il ricorso proponeva una lettura alternativa del merito, attività preclusa in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare le prove ma solo verificare la correttezza giuridica del percorso motivazionale.
- Aspecificità delle censure: I motivi relativi alla continuazione, alla recidiva, alle attenuanti e alla pena sono stati giudicati generici e aspecifici, poiché non indicavano una reale irragionevolezza o anomalia nella decisione della Corte territoriale, ma si limitavano a contestarla in modo astratto.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Pertanto, è onere del ricorrente non solo esporre le proprie ragioni, ma anche e soprattutto dimostrare perché la motivazione della Corte d’Appello sia errata, illogica o contraddittoria.
Come affermato nell’ordinanza, il ricorso che “riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato”. Un simile ricorso è solo apparentemente critico e si risolve in una doglianza generica, incapace di superare il vaglio di ammissibilità. Allo stesso modo, il giudice di merito, nel determinare la pena, non è tenuto a un’analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendosi limitare a indicare quelli determinanti per la sua decisione, che diventa insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici.
Conclusioni
Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice d’appello, evidenziandone le crepe logiche e le violazioni di legge. Un ricorso che si limiti a ripetere le difese precedenti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La difesa tecnica in sede di legittimità esige specificità, pertinenza e un dialogo critico con la decisione che si intende impugnare.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando è fondato sugli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti, senza che vi sia un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La semplice reiterazione o la genericità delle doglianze ne determina l’inammissibilità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, non è possibile. Il ricorso per cassazione permette di contestare solo errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, ma non consente una nuova valutazione del merito o una ricostruzione alternativa dei fatti, che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.