La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di Patteggiamento emessa dal GUP di Cagliari. Il ricorrente contestava profili relativi al calcolo della pena, ma la Suprema Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione del patteggiamento è limitata a casi tassativi: vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore nella qualificazione giuridica o illegalità della pena. Poiché la sanzione applicata rispettava l'accordo e non presentava profili di illegalità, il ricorso è stato respinto senza formalità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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