Un Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza d'appello che aveva rideterminato la sua pena per un reato legato agli stupefacenti, a seguito di un concordato in appello. L'Imputato lamentava la mancata giustificazione sulla non applicazione di cause di proscioglimento e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, con il concordato in appello, l'imputato rinuncia a contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento e la misura della pena, a meno che questa non sia illegale. Le doglianze relative a motivi rinunciati o alla determinazione della pena, se non illegale, non possono essere oggetto di ricorso. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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