L'Imputata, condannata per il reato di evasione, proponeva concordato in appello concordando la pena. Successivamente, ricorreva in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con il concordato in appello, infatti, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare l'insussistenza di cause di proscioglimento immediato, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. Il ricorso in Cassazione contro tale sentenza è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »