Un imputato, che aveva concordato la pena tramite patteggiamento per un reato, ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato la sentenza per una presunta carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, dopo la riforma del 2017, un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per specifici motivi, come vizi di volontà o illegalità della pena, non per questioni di motivazione. Questo principio rende il ricorso inammissibile patteggiamento se non rientra nei casi previsti.
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