Una società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per l'anno 2011, contestando l'omesso invio dell'avviso bonario e vizi di notifica. Dopo una sentenza d'appello favorevole alla società, l'agente della riscossione ha proposto ricorso in Cassazione lamentando errori procedurali legati all'integrità del contraddittorio. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, è emerso che la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della normativa vigente. La Suprema Corte, preso atto della documentazione parziale, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire alle parti di provare il perfezionamento della sanatoria fiscale.
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