Il Pensionato ha chiesto all'INPS il ricalcolo della propria pensione. Il Tribunale ha dichiarato la decadenza della richiesta senza esaminare il merito della vicenda. Il Pensionato ha proposto appello contestando unicamente la decadenza, senza richiedere espressamente il ricalcolo. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che, anche se il primo grado si pronuncia solo su una questione preliminare, la riproposizione della domanda in appello per la parte di merito è indispensabile ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. In mancanza di un richiamo, anche implicito, alla richiesta di ricalcolo, la domanda si considera rinunciata. Il Pensionato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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