Un pensionato ha richiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia, già liquidata nel 2012, pretendendo la retrodatazione al 2007 tramite il computo di contributi versati in altre gestioni. L'ente previdenziale ha eccepito la decadenza del diritto all'azione giudiziaria. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione dell'ente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del pensionato. I giudici hanno chiarito che, in caso di riliquidazione della pensione per prestazioni riconosciute solo parzialmente, il termine di decadenza inizia a decorrere unicamente dal momento del parziale riconoscimento della prestazione stessa. Di conseguenza, i tempi della procedura amministrativa precedente non sospendono né rinviano questo termine, rendendo tardiva l'azione giudiziaria avviata oltre i limiti di legge.
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