L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore l'acquisto di auto usate tramite intermediari fittizi, configurando operazioni soggettivamente inesistenti, e il recupero di costi ritenuti indeducibili. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione al fisco sulle operazioni fittizie, ma ha riconosciuto la deducibilità dei costi documentati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imprenditore perché formulato in modo confuso, sovrapponendo vizi di legge e di motivazione. Al contrario, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: i giudici d'appello hanno omesso di decidere sulla responsabilità solidale dell'acquirente per l'IVA in caso di acquisti sotto il valore di mercato. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di questo specifico aspetto.
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