L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di merci e macchinari da due distinti fornitori. L'ufficio finanziario ha operato la riqualificazione in cessione d'azienda di queste transazioni, considerando che avevano comportato il passaggio dei dipendenti, l'accollo del TFR, il subentro nell'affitto del locale e il trasferimento del portafoglio clienti. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'atto impositivo, rigettando il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che conta la sostanza economica dell'operazione e non la forma delle singole fatture emesse. Di conseguenza, la riqualificazione in cessione d'azienda comporta l'inapplicabilità della detrazione IVA, rendendo l'operazione soggetta a imposta di registro.
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