I Contribuenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere il rimborso delle imposte di registro, catastale e ipotecaria pagate in eccedenza. La sentenza di merito aveva rideterminato la base imponibile degli immobili basandosi su una perizia d'ufficio. I giudici di appello avevano dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la sentenza di mero annullamento e quindi autoeseguibile. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei Contribuenti. La Suprema Corte ha chiarito che quando il giudice ridetermina il valore imponibile, non si tratta di un mero annullamento ma di una decisione di merito che sostituisce l'atto del Fisco. Di conseguenza, il contribuente ha il pieno diritto di avviare il giudizio di ottemperanza per ottenere il rimborso delle somme versate in più, decorsi novanta giorni dalla notifica della sentenza, senza necessità di una preventiva messa in mora.
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