Un'azienda riceve un avviso di accertamento basato su operazioni ritenute inesistenti, provate tramite dichiarazioni di terzi. La Commissione Tributaria Regionale annulla l'atto, ritenendo tali dichiarazioni inutilizzabili. La Corte di Cassazione, invece, ribalta la decisione, affermando la piena validità probatoria delle dichiarazioni di terzi raccolte in fase amministrativa, sebbene non siano testimonianze formali. Il caso viene rinviato per un nuovo esame.
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