Una società concessionaria autostradale ha contestato un avviso di accertamento per il pagamento della TOSAP, relativo all'occupazione dello spazio aereo sovrastante una via comunale con un proprio viadotto. La società sosteneva l'insussistenza del presupposto impositivo e, in subordine, il proprio diritto all'esenzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la tassa sui viadotti autostradali è pienamente dovuta. La Corte ha chiarito che l'occupazione dello spazio aereo costituisce una sottrazione di bene pubblico tassabile e che l'esenzione prevista per gli enti pubblici non si applica alle società private concessionarie, le quali agiscono come imprese commerciali a scopo di lucro.
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