L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di gestione rifiuti la fruizione di alcune **Deduzioni IRAP**, sostenendo che l'impresa operasse in regime di concessione e a tariffa, condizioni che escluderebbero il beneficio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il rapporto era qualificabile come appalto di servizi. La società, infatti, veniva remunerata direttamente dai Comuni con un corrispettivo predeterminato e non dagli utenti finali, non assumendo su di sé il rischio di gestione tipico della concessione. Di conseguenza, le agevolazioni fiscali per il costo del lavoro sono state ritenute pienamente legittime.
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