Una società di riscossione e una società immobiliare si sono scontrate in sede giudiziaria per la tassazione di un immobile basata sulla superficie calpestabile. Dopo la sentenza di secondo grado, entrambe le parti hanno presentato ricorso alla Suprema Corte. Tuttavia, durante il procedimento, i soggetti coinvolti hanno raggiunto un accordo transattivo per chiudere diverse pendenze tributarie. Tale accordo ha portato alla formale rinuncia al ricorso per cassazione da parte di entrambi i contendenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, sottolineando che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura ha natura sanzionatoria e si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
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