TOSAP viadotti autostradali: la Cassazione conferma l’obbligo di pagamento per i concessionari
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della TOSAP viadotti autostradali, un tema di grande rilevanza per i rapporti tra società concessionarie ed enti locali. La pronuncia stabilisce un principio chiaro: anche l’occupazione dello spazio aereo sovrastante una strada comunale con un viadotto è soggetta al tributo, e le società private che gestiscono le autostrade non possono beneficiare delle esenzioni previste per gli enti pubblici.
I fatti di causa: un viadotto autostradale su suolo comunale
Il caso nasce dall’impugnazione, da parte di una società concessionaria autostradale, di un avviso di accertamento emesso da un Comune per il mancato pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). L’accertamento riguardava l’occupazione di circa 453 mq dello spazio aereo sovrastante una via comunale, fisicamente occupato da un cavalcavia autostradale. La società concessionaria si opponeva alla pretesa tributaria, sostenendo che non vi fosse una reale “sottrazione” di spazio all’uso pubblico e che, in ogni caso, in qualità di gestore di un’infrastruttura statale, dovesse essere esentata dal pagamento. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione al Comune, portando la società a ricorrere in Cassazione.
La questione giuridica e la decisione della Corte
Il cuore della controversia verteva su due punti principali:
- Se la costruzione di un viadotto sopra una strada pubblica costituisca un’occupazione di suolo pubblico tassabile ai fini TOSAP.
- Se una società privata, concessionaria per la gestione di un servizio pubblico, possa essere equiparata a un ente pubblico e quindi beneficiare della relativa esenzione fiscale.
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la legittimità della pretesa tributaria del Comune.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sulla TOSAP per viadotti autostradali
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e articolate, che chiariscono la natura del tributo e la posizione giuridica dei concessionari.
L’occupazione dello spazio aereo come presupposto del tributo
I giudici hanno innanzitutto affermato che il presupposto per l’applicazione della TOSAP è la sottrazione di un’area pubblica, anche solo potenziale, all’uso collettivo. La collocazione di un imponente manufatto come un viadotto nello spazio aereo sopra una strada comunale limita innegabilmente la futura utilizzabilità di quel volume da parte della collettività e dell’ente locale. Pertanto, l’occupazione è “in re ipsa”, cioè implicita nella stessa esistenza dell’opera, e costituisce un presupposto impositivo valido.
La titolarità del suolo resta al Comune
La Corte ha respinto la tesi secondo cui la costruzione dell’autostrada avrebbe trasferito la proprietà della strada sottostante allo Stato. La normativa vigente distingue nettamente la proprietà del manufatto (il viadotto, di pertinenza statale) dalla proprietà della strada comunale sottostante, che rimane in capo all’ente locale in assenza di uno specifico atto di trasferimento. Non opera, in questo caso, nessuna forma di “accessione invertita” a favore dello Stato.
Inapplicabilità dell’esenzione: la natura privata del concessionario
Questo è il punto cruciale della sentenza. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: l’esenzione dalla TOSAP, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 507/1993 per lo Stato e gli altri enti pubblici, ha carattere soggettivo e non si estende ai concessionari privati. La società concessionaria, sebbene svolga un servizio di pubblica utilità, è un’impresa commerciale che agisce in regime di concessione, assumendosi il rischio economico e operativo della gestione a fronte di un profitto. Non è un mero “sostituto” o una longa manus dello Stato, ma un soggetto giuridico distinto, con cui lo Stato ha un rapporto contrattuale. La sua natura privatistica è confermata dal fatto che persegue uno scopo di lucro ed è soggetta alle normali regole del diritto commerciale.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
La decisione della Cassazione consolida un principio di fondamentale importanza: il pagamento della TOSAP per viadotti autostradali è un onere che grava direttamente sulle società concessionarie. Questa sentenza chiarisce che la gestione di un servizio pubblico in concessione non trasforma un’impresa privata in un ente pubblico ai fini fiscali. Le società concessionarie devono quindi considerare la TOSAP come un costo operativo legato alla loro attività, da includere nella pianificazione economica e finanziaria. Per gli enti locali, questa pronuncia rappresenta una conferma della loro potestà impositiva su tutte le occupazioni che insistono sul proprio territorio, garantendo una fonte di entrata legittima per l’utilizzo del patrimonio pubblico.
La costruzione di un viadotto autostradale sopra una strada comunale è soggetta al pagamento della TOSAP?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’occupazione dello spazio aereo sovrastante una strada comunale da parte di un viadotto costituisce un presupposto valido per l’applicazione della TOSAP, in quanto sottrae quello spazio all’uso collettivo.
Una società privata che gestisce un’autostrada in concessione può beneficiare dell’esenzione dalla TOSAP prevista per gli enti pubblici?
No. La sentenza stabilisce che l’esenzione ha natura soggettiva e non si estende alle società concessionarie private. Queste agiscono come imprenditori commerciali, assumendosi il rischio operativo e perseguendo un fine di lucro, e non possono essere considerate una mera estensione dello Stato.
Di chi è la proprietà della strada comunale che passa sotto un viadotto autostradale?
La proprietà della strada rimane dell’ente territoriale (in questo caso, il Comune). La costruzione dell’infrastruttura autostradale, secondo la Corte, non comporta un trasferimento automatico della proprietà del suolo sottostante allo Stato.