Una società alberghiera ha impugnato l'ingiunzione fiscale di pagamento emessa direttamente da un Comune per il recupero della TARSU degli anni 2010 e 2011. La contribuente sosteneva che il Comune non potesse procedere alla riscossione diretta tramite ingiunzione, ma dovesse utilizzare la procedura ordinaria tramite ruolo, eccependo inoltre la decadenza del potere impositivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità della riscossione diretta da parte degli enti locali. I giudici hanno chiarito che i Comuni possono avvalersi dell'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo dei propri tributi, senza l'obbligo di ricorrere al ruolo esattoriale. Di conseguenza, la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, confermando la validità del debito d'imposta richiesto dall'amministrazione comunale.
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